3 Leggi: il 9 maggio si firma davanti alle Università di tutta Italia

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Link al sito web della campagna

Un cartello di 19 associazioni tra cui Forum Droghe, Antigone, Cnca e Associazione Federico Aldrovandi sta promuovendo una raccolta firme nell’ambito di promozione della campagna “Carcere, droghe e diritti umani”. La condizione disumana delle persone ristrette in carcere – peraltro sancita da un richiamo della Corte Europea dei Diritti Umani che l’8 gennaio di quest’anno ha condannato l’Italia per trattamenti disumani e degradanti – è generata dalle leggi criminogene che compongono l’organismo vigente. Da anni la galassia antiproibizionista si scaglia contro il testo unico in materia di droghe, in particolar modo contro la modifica operata con l’introduzione della Fini-Giovanardi nel 2006, chiaro e nefando esempio di politica di scambio operata per la realizzazione dei giochi Invernali di Torino dove una questione che investe tutt* è diventata merce da baratto per i profitti di quei privati che nutrivano interessi economici privati nell’opera, evento peraltro responsabile dell’enorme indebitamento in cui versa la Città di Torino.  

Nel paradosso delle leggi criminali che sanciscono l’illegalità attraverso meccanismi di negazione dei diritti vi sono sicuramente quelle relative all’immigrazione, come la Bossi-Fini, accanto a cui ne esistono altre la cui azione è votata all’inasprimento delle pene, come la ex-Cirielli, e il ricorso sistematico al carcere nella fase cautelare;  anche la mancanza di un ordinamento sul reato di tortura, nonostante vi sia un obbligo internazionale, ha troppo spesso impedito che violenze collettive come quelle perpetrate nelle caserma di Bolzaneto o nelle stanze di molte questure venissero considerate con la dovuta attenzione, e in alcuni casi ha addirittura permesso ai colpevoli di restare impuniti.

La campagna in questione non solleva, purtroppo, la questione sui diritti dell’immigrato, ma si concentra sugli altri aspetti proponendo la modifica e l’abrogazione di articoli di legge.

Il 9 maggio, i banchetti della campagna, saranno presenti davanti alle Università italiane (qui sono presenti la lista e le date). A titolo di esempio ma anche perché il tema è comune all’azione politica che portiamo avanti, riportiamo di seguito  le modifiche proposte in merito al testo unico in materia di droghe.

Modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione dell’impatto penale

Ecco le norme che prevedono la completa depenalizzazione del consumo di sostanze, la rimodulazione delle pene, la revisione dei fati di lieve entità e l’accesso ai programmi di recupero per i detenuti tossicodipendenti.

Proposta di legge numero 3

Modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione dell’impatto penale

Art. 1

1.L’articolo 72 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico”, è sostituito dal seguente: Art. 72. (Uso personale e terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Nessuna sanzione, penale o amministrativa, può essere applicata nei confronti della persona che usa, o che detiene al solo fine dell’uso, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle previste dall’art. 13. 2. “E’ consentito l’uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

 Art. 2

1. L’articolo 73 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Art. 73. (Detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell’art. 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 25.000 euro. 2. Se la detenzione ha ad oggetto le sostanze di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), numero 6), la pena è della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da 500 a 5.000 euro. 3. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

 Art. 3

1. Dopo l’art. 73 del Testo unico come modificato dall’art. 2 della presente legge, è inserito il seguente: Art. 73-bis. – (Fatti di lieve entità in relazione alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope). 1. Quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope è di lieve entità, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa fino a 10.000 euro nel caso di cui al comma 1 dell’articolo 73 e la pena della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 2000 euro nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo 73. 2. Quando l’autore di uno dei reati di cui al comma 1, costituente fattispecie autonoma rispetto a quella contemplata dall’art. 73, è persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non ritenga di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può sostituire alla pena detentiva, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Tale misura può essere disposta anche presso gli enti ausiliari di cui all’articolo 115 del presente testo unico, previo consenso degli stessi. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Tale misura è eseguita con prestazione di lavoro di almeno un’ora in tutti i giorni lavorativi.

 Art. 4

1.Il comma 1 dell’articolo 74 del Testo unico e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove,  costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.”

2. Il comma 2 dell’art. 74 del testo unico è abrogato.

 Art. 5

1.Gli articoli 75, 75 bis e 82 del Testo unico sono abrogati. Sono altresì abrogati i comma 5 e 5 bis dell’art. 9. È abrogato l’articolo 4-quaterdecies della legge del 21 febbraio 2006 n.49.

2. Al secondo comma dell’articolo 89 del testo unico e successive modificazioni, nonché al secondo comma dell’art. 91 del testo unico e successive modificazioni , nonché al primo comma dell’art’. 94 del testo unico e successive modificazioni le parole “o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lett.d), dell’art. 116″ sono abrogate.

 3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 116 del testo unico e successive modificazioni è abrogata.

 4. Il comma 1 dell’articolo 117 del testo unico e successive modificazioni è sostituito dal seguente:  “1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l’accesso degli enti autorizzati all’istituto dell’accreditamento istituzionale e per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, e psicotrope, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e, solo per le strutture pubbliche, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza”

 Art. 6

1.Il comma 1 dell’art. 79 del Testo unico  e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Chiunque al fine di ricavarne un profitto adibisce un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo esclusivamente finalizzato a convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito per questo solo fatto, con la reclusione da otto mesi a cinque anni e con la multa da 500 a 10.000 euro”.

 Art. 7

1.Il comma 1 dell’articolo 89 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Art. 89. (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che hanno in corso programmi terapeutici). – 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata, e l’interruzione del programma può pregiudicare la salute dell’imputato, sempre che l’imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcoldipendente.”

 Art. 8

1. Al comma 4 dell’art. 94 del Testo unico e successive modificazioni le parole “Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’art. 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354,, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, sono soppresse. I commi 5 e 6-ter dell’art. 94 del Testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati

3. Il comma 6- ter dell’art. 94 del Testo unico, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 9 1. Nella Tabella II Sezione B del Testo unico, e successive modificazioni, è inserita la Cannabis indica e i prodotti da essa derivati nei casi di uso farmaco-terapeutico.

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