Il tempo ci ha dato ragione e non avevamo dubbi al riguardo, era dal 27 luglio che denunciavamo il tentativo a dir poco irresponsabile da parte dei deputati in Commissione Agricoltura della Camera, che hanno cercato in tutti i modi di legittimare l’impiego della biomassa di canapa proveniente dalla fitodepurazione di siti contaminati da metalli pesanti ed altri inquinanti per la produzione di energia elettrica a scopo industriale.
La PL in Commissione Agricoltura proseguiva il suo percorso, sostenuta e pubblicizzata da commissari incuranti del fatto che questa pratica, oltre che assolutamente dannosa per l’ambiente e la salute pubblica, sarebbe stata in netto contrasto con le normative vigenti, Comunitaria e Nazionale.
L’abbiamo detto fin dall’inizio e ribadito per l’ennesima volta nel nostro comunicato del 7 ottobre, finché, nello stesso giorno, anche la Commissione Ambiente se n’è accorta, bloccando l’Articolo 2, Comma 3 della Proposta Legge sulla canapa in ambito agronomico (Vedi Bollettino 517 del 07/10/2015, pag. 195: http://goo.gl/HEpZaL), per quelle stesse ragioni che la nostra azienda agricola si è impegnata a far valere, in difesa dei Beni Comuni e contro le tesi di coloro che, pur di sostenere questa Proposta di Legge (e la sua omologa in Regione Lazio), hanno tentato di ostacolarci con insulti, calunnie, diffamazioni e minacce a mezzo stampa.
Inoltre, a seguito dell’ulteriore allarme che abbiamo lanciato il 18 settembre e grazie al malcontento generale che giustamente si è sollevato quando la questione è divenuta di pubblico dominio, è stato possibile sventare in extremis anche il tentativo di riportare la canapa in Tabella I – DROGHE PESANTI – del DPR 309/90.
La Commissione Affari Sociali prima (vedi Bollettino 513 del 30/09/2015, pag. 195: http://goo.gl/jscL3s) e la Commissione Giustizia subito dopo (Vedi Bollettino 516 del 06/10/2015, da pag. 36: http://goo.gl/zSnoNP), hanno infatti bloccato l’intero provvedimento, inducendo la Commissione Agricoltura ad operare in sede referente dell’8 ottobre non una piccola correzione – come ha provato a lasciar intendere il principale estensore dello stesso – bensì la completa soppressione dell’Articolo 9, recante “Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309” che sono risultate del tutto inopportune ed in contrasto con la normativa vigente (vedi Bollettino 518 del 08/10/2015, pag. 114: http://goo.gl/aXK6bO).
Pertanto, non ci resta ora che tirare un sospiro di sollievo, potendoci certamente rallegrare del fatto che tutto è bene quel che finisce bene, rallegrandoci che sono stati bloccati i mali peggiori di questa Pl e conseguentemente della sua omologa in Regione Lazio, simile per la parte della combustione di biomassa inquinata.
Riservandoci di tornare sull’argomento per una analisi più approfondita, sintetizziamo molto brevemente alcune osservazioni su come è cambiata la PL nella sua ultima versione del’8 ottobre: La combustione della biomassa di canapa per la produzione di energia elettrica è rimasta, evidentemente non si può far dispiacere il governo Renzi che con il suo decreto “Sblocca Italia” di agosto, ha previsto la costruzione di 12 nuovi inceneritori che bisognerà pure in qualche modo alimentare, ma almeno non è più presente la combustione di biomassa di canapa inquinata, prima usata per bonificare terreni molto contaminati, che sarebbe poi stata utilizzata, nel progetto iniziale, per la produzione di energia elettrica.
E’ invece ancora presente la possibilità di bonificare i terreni con la canapa ma non è indicato poi che fine farebbe quella biomassa inquinata.
Non abbiamo nulla contro questo utilizzo ma deve essere specificato che questo materiale pericoloso andrà poi pressato per ridurre spazio e stoccato in siti protetti e nella PL non ci sono indicazioni e/o prescrizioni, come sarebbe lecito aspettarsi, trattandosi di rifiuti speciali che sono pertanto soggetti a specifica normativa.
Crediamo che su questo punto dovrà nuovamente esprimersi la Commissione Ambiente, altrimenti sarebbe solo un insensato e pericoloso spostare i veleni da un luogo ad altri, reintroducendoli nell’ambiente nel quale viviamo.
Nell’articolo due ci sono due modifiche: la lettera “a” dell’Art. 2, “la produzione di alimenti e di integratori ad uso umano o zootecnico, di profumi e di cosmetici e di prodotti e composti utili per l’ambito nutraceutico.” è sostituita da “la produzione di alimenti e di cosmetici esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori”.
Mentre la lettera “h” è stata cancellata: h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico.
In pratica viene impedito l’utilizzo in erboristeria per i prodotti fitoterapeutici e nutraceutici ottenibili dalla pianta a favore delle farmaceutiche che invece potranno comunque produrre medicinali dalle infiorescenze o da qualsiasi altra parte della pianta, perché quelli poi non saranno più formalmente fiori o parti vegetali della pianta, ma medicinali.
Così come non troviamo traccia nel testo modificato del tanto pubblicizzato, proprio da Zaccagnini, abbassamento del limite della superficie minima coltivabile dall’attuale ettaro (10.000 metri quadrati) a mille metri quadrati.
Tuttavia, rimaniamo oltremodo stupiti dalle affermazioni tutt’altro che veritiere contenute nel video‐messaggio diffuso da Adriano ZACCAGNINI (SEL) il 7 ottobre, poche ore dopo la bocciatura anche da parte della Commissione Ambiente del provvedimento sulla biomassa di canapa inquinata che porta il suo nome.
Invece di scusarsi per i gravi errori commessi e ringraziare coloro che si sono impegnati a segnalare i gravi rischi contenuti in questa Proposta Legge, addirittura tenta di ribaltare la situazione, attribuendosi i meriti delle bocciature operate da altre tre commissioni, con ricostruzioni non corrispondenti al vero e, quel che è peggio, accusando proprio noi di faziosità. Citiamo testualmente: «… Tutto questo per rispondere a delle critiche ideologiche, forse interessate,di tanti o di pochi, probabilmente di pochi, che però hanno sollevato i dubbi di tanti …» (Vedi, in fondo alla pagina, il link al video‐messaggio su Facebook e la trascrizione integrale del contenuto).
Occorre precisare che L’onorevole ZACCAGNINI non è presente in nessuna delle tre Commissioni che hanno bocciato i due articoli, al contrario è il capogruppo SEL in Commissione Agricoltura, dove quegli articoli sono stati definitivamente approvati lo scorso 28 luglio, nella più manifesta esultanza di tutti i componenti dei vari schieramenti politici.
Classe 1982, ZACCAGNINI si autodefinisce anche: «… attivista STORICO del movimento antiproibizionista romano …», sebbene la prima ed unica volta che quel movimento lo ha visto, è stato nello scorso maggio, quando si presentò alla 15a Edizione MILLION MARIJUANA MARCH, immaginando, probabilmente, di poter promuovere la sua Proposta Legge.
Proprio in quella occasione, quando gli si fece notare che tale PL prevedeva la combustione di biomassa inquinata, lui rispose, davanti a numerosi testimoni, che i lavori alla Camera erano terminati e che, casomai, si sarebbe potuto provare ad intervenire in seguito, al Senato.
Del resto, se fosse vero quanto afferma ZACCAGNINI nel proprio video‐comunicato: «…sostanzialmente io ho cercato di chiarificare questo punto, sono io quello che ha fatto gli approfondimenti in materia …», certamente non sarebbe stato necessario l’intervento della Commissione Ambiente in sede consultiva del 7 ottobre per bloccare il provvedimento, dato che il capogruppo SEL in Commissione Agricoltura avrebbe potuto tranquillamente provvedere nella sede referente del 28 Luglio, prima che la Proposta di Legge passasse al vaglio delle altre Commissioni.
In quell’occasione, però, l’articolo 2, comma 3 sull’impiego di biomassa di canapa inquinata per la combustione di energia elettrica è stato definitivamente approvato, con manifesta soddisfazione di tutti i componenti dei vari gruppi politici e massima consapevolezza da parte di ZACCAGNINI, come egli stesso afferma in una intervista rilasciata al magazine Canapaindustriale.it il 10 luglio, in cui anticipa, in anteprima, la soluzione che il 28 luglio è stata poi effettivamente adottata in Commissione Agricoltura: «… Per quello che riguarda invece la biomassa derivata da canapa utilizzata per le bonifiche, bisognerà utilizzare dei filtri anti‐particolato per garantire che le sostanze ed i metalli estratti dal terreno non vengano disperse nell’aria nel processo …» (vedi: http://goo.gl/E94fXw).
(INIZIO ERRATA CORRIGE 11/10/2015)
Inoltre, il limite oltre il quale lo sforamento del tenore di THC nella coltivazione agronomica della canapa produce conseguenze, nella attuale normativa non è presente. Era stato inserito dallo stesso Zaccagnini nella sua proposta originaria del 2013 dove era addirittura penale ed era penale oltre l’1% anche nella formulazione emendata il 28 luglio e recentemente bocciata. Rimane presente anche in questa PL ma in maniera più blanda con conseguenze solo economiche legate alla perdita del raccolto.
Attualmente con la normativa in vigore, se una delle 52 varietà autorizzate, ammesse e incentivate dalla Comunità Europea supera il limite dello 0,2% previsto, viene messa sotto osservazione e se riaccade nella successiva annata viene ritirata dal commercio, senza conseguenze per gli agricoltori ma solo per la società produttrice, che ne possiede registrazione e certificazione, alla quale viene imposto di rielaborare quella varietà per ottenere piante che rimangano nei limiti consentiti, prima di riautorizzarne il ritorno in commercio.
In questa PL è stato introdotto il limite dello 0,6% di THC oltre il quale è previsto il sequestro e la distruzione del raccolto, mentre con la attuale normativa, non solo in Italia ma in tutta Europa, gli agricoltori in questo caso perdono solo gli incentivi della PAC . Onestamente cambia poco, vista la difficoltà del verificarsi di questa evenienza, altamente improbabile o quasi impossibile se vengono sempre, ogni anno acquistate le sementi certificate delle 52 varietà ammesse dalla Comunità Europea garantite allo 0,2%, che anche in condizioni particolari possono al massimo raggiungere lo 0,4 o 0,5%.
Qualche possibilità in più invece potrebbero avere quei soggetti previsti nell’attuale articolo 7 della PL, tra i quali i consorzi, se veramente ricoltivassero l’anno successivo le sementi ottenute dalle coltivazioni dei propri campi senza riacquistare semi certificati, perche a differenza di questi, quelli ottenuti nella generazione successiva potrebbero molto facilmente superare il limite dello 0,6%.
In sintesi però, sebbene le parti molto dannose della PL siano sparite, nel complesso ce ne sfugge la utilità, non comprendiamo dove sarebbero le innovazioni utili a semplificare, incentivare, facilitare e potenziare la reintroduzione e diffusione della coltivazione di questa pianta.
(FINE ERRATA CORRIGE 11/10/2015)
Soffermiamoci però solo un attimo sulla dichiarazione di Zaccagnini che nel suo video, nella sua versione di come era avvenuto il cambio di tabella per la cannabis in uno dei due articoli bocciati afferma: “Proposta presentata nel 2013 quindi prima della sentenza della cassazione del 2014, il testo essendo stato accorpato dagli uffici della camera nel 2015 non è stato modificato per un errore, per disattenzione e per disattenzione anche dei… dei… del… legislativi dei vari gruppi, comunque, purtroppo quella parte è rimasta immutata, ma il parere della giustizia ovviamente farà notare, ha fatto notare come bisogna riportarla in tabella 2 e… e… e su questo non ci piove e verrà fatta questa correzione.”.
La domanda che ci poniamo è però la seguente: Gli uffici legislativi possono al massimo avere sbagliato a non aggiornare quell’articolo 9 della sua vecchia PL del 2013 con l’attuale normativa escludendo la cannabis dalla Tabella uno, modificandone il testo come afferma, ma non sono certo loro ad avere inserito in quella PL l’articolo 9 che è prerogativa esclusiva del legislatore, ossia dei commissari in Commissione Agricoltura.
Chi e perché quindi, ha inserito quell’articolo 9 del quale non vi era alcun bisogno, visto che come si può constatare dalla nuova versione della PL riformulata ieri e riportata in basso con le modifiche, quell’articolo non è stato modificato ma semplicemente interamente cancellato?
E’ questa la domanda alla quale Zaccagnini dovrebbe, se vuole e può rispondere, se non è stato lui allora ci dica chi aveva inserito quell’Art. 9 che ora è sparito perchè inutile e il solo scopo che aveva era il cambio di tabella per la cannabis che è stato ora bocciato.
In basso, oltre ai link alle due versioni, mettiamo la trascrizione della versione del 2013 dell’Art.9 come nella originaria formulazione di Zaccagnini e come era dopo gli emendamenti dello scorso 28 luglio da noi denunciati nell’articolo del 18 settembre sul nostro sito, prima delle recenti bocciature.
Non saremmo voluti tornarci sopra e avremmo molto volentieri evitato di dover infierire, visto che avevamo ottenuto la cancellazione di quei due articoli che denunciavamo pericolosi e illegali, ma le sue dichiarazioni del 7 ottobre, sono una offesa alla pubblica intelligenza e quindi ci hanno convinto a doverci tornare per precisare.
Se il Deputato ignora i suoi obblighi almeno morali, di doversi porre al servizio della comunità, che volente o nolente e nel nostro caso molto nolente, è costretta a pagare anche il suo lauto stipendio, pensando di poter addirittura offendere chi lo avvisa dei pericoli della sua PL, crediamo che quel partito che ha nel nome Ecologia e dichiara di volere mantenere un rapporto di correttezza e dialogo con i movimenti, debba farsi carico dell’agire del deputato Adriano Zaccagnini di SEL.
La stessa cosa poi dovrebbe fare quel partito che ha al suo interno anche comitati di base contro inceneritori e impianti a biomassa, per la parte inerente la combustione della biomassa inquinata di canapa bocciata dalla Commissione Ambiente e presente sia in questa PL alla camera che in Regione Lazio e che vede come primo firmatario proprio un consigliere di SEL, L’On. Gino De Paolis.
Zaccagnini avrebbe dovuto avere almeno la sensibilità di chiedere scusa, come fanno le persone corrette quando sono in torto, soprattutto dopo essere stati colti in fallo e ringraziare chi lo ha avvisato impedendogli di commettere un errore che lui afferma essere involontario.
Se per distrazione percorri una strada in contromano e dei passanti ti avvisano evitandoti l’incidente, li ringrazi, mica li insulti o li inviti a farsi i fatti propri.
È sorprendente come la storia si ripeta giocando con l’equivoco quando c’è da vietare questa pianta: anche nel 1937 negli USA, per evitare che i contadini se ne accorgessero prima della approvazione definitiva della legge, usarono la sua definizione in lingua messicana volgare, invece che il nome proprio scientifico Cannabis o il nome volgare al tempo in uso in quel luogo, l’inglese “hemp”, nel produrre il “Marijuana Act”.
I tempi sono evidentemente cambiati e non è più come nel ’37 in America, oramai, i contadini anche sanno leggere e leggere, interpretare e criticare le proposte di legge, in questo caso anche meglio di quanto abbiano saputo fare molti parlamentari.
Mentre invece il contrario ancora non l’abbiamo visto: non abbiamo visto ancora parlamentari che sanno coltivare la terra, perché per quello bisogna avere passione, conoscenze, sensibilità e vocazione che non sono da tutti e non si acquisiscono con una elezione elettorale.
Azienda Agricola BioCannabis.
Trascrizione del video-messaggio di Adriano Zaccagnini (il video originale su Facebook: https://goo.gl/fEt5Ce)
«Vorrei precisare alcune cose riguardo la proposta di legge sulla canapa industriale, che è stata oggetto di molte critiche riguardo la re-introduzione della cannabis in Tabella 1. Innanzitutto, quello è derivato da un errore materiale dalla prima proposta che ho presentato e che è stata presentata anche dagli altri gruppi del 2013; Proposta presentata nel 2013, quindi prima della sentenza della Cassazione del 2014: il testo, essendo stato accorpato dagli uffici della Camera nel 2015, non è stato modificato per un errore, per disattenzione e per disattenzione anche dei legislativi dei vari gruppi, comunque, purtroppo, quella parte è rimasta immutata, ma il parere della Giustizia ovviamente farà notare, ha fatto notare come bisogna riportarla in tabella 2 e su questo non ci piove e verrà fatta questa correzione. Volevo comunicare a tutti quelli che in qualche maniera mettono in discussione la buona volontà mia e di altri deputati, che io faccio parte dell’intergruppo per la legalizzazione della cannabis, sono un attivista storico del movimento antiproibizionista romano e potrei andare avanti per molto, per descrivere il fatto che sono molto attento al fatto che questa legge possa andare avanti.
L’altra questione è quella legata alle biomasse, alla possibilità di utilizzare la canapa che ha bonificato terreni inquinati come combustibile per gli impianti a biomassa. Qua, abbiamo fatto delle verifiche in seguito alle osservazioni che ci sono arrivate, ma, anche qui, la situazione è molto semplice: la normativa comunitaria ed italiana non permette che si bruci materiale vegetale derivato da bonifiche di siti inquinati. Ci atterremo quindi a questa normativa, i pareri che domani arriveranno dalla commissione ambiente attività produttive evidenzieranno esattamente questo, su mia pressione: sostanzialmente io ho cercato di chiarificare questo punto, sono io quello che ha fatto gli approfondimenti in materia e siamo arrivati a determinare che, se la canapa può essere utilizzata per fini come combustibile per le biomasse solo… E ci tengo a precisare che noi abbiamo introdotto questo nella proposta legge solo per autoproduzione aziendale, quindi senza poterla vendere, quindi gli impianti grandi non avranno alcun interesse a coltivare canapa per bruciarla, invece non si potrà bruciare la canapa che avrà bonificato terreni inquinati.
Tutto questo per rispondere a delle critiche ideologiche, forse interessate, di tanti o di pochi, probabilmente di pochi, che però hanno sollevato i dubbi di tanti e che è bene togliere ogni dubbio sulle nostre intenzioni politiche, ma anche sugli atti che rimarranno e verba volant, scripta manent, quindi atteniamoci a quello che c’è scritto, diamo il tempo di lavorare ad ognuno e soprattutto portiamo avanti una campagna di informazione fatta bene, un’informazione che rispecchi la verità e che sia aderente agli indirizzi politici che ognuno porta avanti.»
Adriano ZACCAGNINI (SEL), 7 Ottobre 2015
Art 9 nella prima versione di Zaccagnini del 2013 ◁ Link
Art. 9.
(Modifica all’articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6) la cannabis sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all’1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;».
2. L’applicazione del sequestro cautelativo da parte delle Forze dell’ordine previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle coltivazioni di cannabis saliva è ammesso esclusivamente in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dopo che sia stato definitivamente accertato, con i metodi di prelievo, di conservazione e di preparazione dei campioni nonché di analisi stabiliti dallo stesso Ministero, che la coltivazione ha un contenuto di principio attivo psicotropo delta – 1 tetraidrocannabinoli superiore all’1 per cento.
Art 9 con le modifiche emendamenti del 28 luglio 2015.
Link: http://www.biocannabis.it/?p=539
Art. 9
(Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
1. All’articolo 14, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all’1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semi sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico».
2. Il comma 1 dell’articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per gli usi consentiti dalla normativa vigente.
***Nota bene***Le parti invariate sono in nero, le parti cancellate in rosso e le parti aggiunte in blu.
EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE AGRICOLTURA IN SEDE REFERENTE 8 OTTOBRE
2015
(Vedi Bollettino N° 518, da pag. 114: http://goo.gl/LKiAD2)
“Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della
Canapa”
(C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi)
(Bozza Testo Unificato Approvato dalla Commissione nella seduta del 28 luglio 2015)
Art. 1
(Finalità).
1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di Canapa delle “varietà ammesse” iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge.
3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) alla incentivazione dell’impiego e consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
c) a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, realizzazione di attività didattiche e di ricerca.
Art. 2
(Liceità della coltivazione).
1. La coltivazione in Italia delle varietà di canapa di cui all’articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1, è possibile ottenere:
a) la produzione di alimenti e di integratori ad uso umano o zootecnico, di profumi e di cosmetici e di prodotti e composti utili per l’ambito nutraceutico;
a) la produzione di alimenti e di cosmetici esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;.
b) la fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico.;
c) coltivazioni destinate alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia;
e) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo;
h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico.
3. L’uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) è consentita esclusivamente per l’autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dopo aver verificato la impossibilità di impiego delle biomasse provenienti da fitodepurazione dei siti inquinati per tutti gli utilizzi alternativi alla valorizzazione energetica, possono autorizzarne l’utilizzo solo in impianti a biomasse già esistenti e provvisti di specifici sistemi di filtraggio per evitare la emissione in atmosfera degli inquinanti accumulati dalla pianta.
Art. 3
(Obblighi del coltivatore).
1. Il coltivatore ha l’obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l’obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Art. 4
(Controlli e sanzioni).
1. Il Corpo forestale dello Stato o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all’eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente è autorizzato a effettuare i necessari controlli, inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo effettuato da parte degli organi di Pubblica Sicurezza polizia giudiziaria eseguiti su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.
2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto‐legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal soggetto di cui al comma 1 le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale.
4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1, reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a effettuarli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all’agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
5. Qualora all’esito del controllo, il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento e entro il limite dell’1 per cento dello 0,6 per cento, nessuna conseguenza responsabilità viene posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizione di cui alla presente legge.
6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale di recepimento.
7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposte dall’autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al precedente comma 3, verifichino che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore all’1 per cento allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell’agricoltore.
Art. 5
(Limiti di THC negli alimenti e nei cosmetici).
1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’aggiornamento del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, definendo in apposita tabella i livelli massimi di residui di THC ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.
Art. 6.
(Incentivi per la filiera della canapa)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
Art. 7
(Riproduzione della semente)
Gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l’anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 8
(Sostegno alle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione).
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione a favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, le proprietà della canapa ed i suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del packaging.
Art. 9
(Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
1. All’articolo 14, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all’1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semi sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco‐tossicologico».
2. Il comma 1 dell’articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per gli usi consentiti dalla normativa vigente.
Art. 10
(Tutela del consumatore).
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell’articolo 16, lettera b) o c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
ART. 10‐bis
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.