Fonte: Biocannabis
Mentre in vari ambiti, di movimento, reti, cartelli e associazioni che da anni si dedicano alla rdd, antiproibizionisti in genere, si è aperta una discussione su politiche e prassi che non rimangano imprigionate in una legge vecchia di oltre 25 anni (la 309/90 post-referendum ’93, rientrata in vigore dopo la dichiarazione di incostituzionalità della Fini-Giovanardi), c’è ancora chi pensa di poter tornare indietro… Che questi tentativi siano voluti o rappresentino “sviste” dei promotori della PL, già ampiamente contestata per il ricorso agli inceneritori nel caso della fitodepurazione con la canapa, non è importante. Nell’uno o nell’altro caso, denotano scarsa attenzione ai processi globali in atto, agli stessi intenti che hanno portato alla normativa vigente (ci riferiamo al referendum del ’93) che seppur vecchia e da superare, si fondano in parte su una chiara indicazione popolare ampiamente disattesa e che mettono nuovamente in risalto la distanza che separa i politici di professione dalle persone…
Pensavate fossero disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera della canapa ed invece stanno tendando di riportare la canapa nella Tabella 1 – DROGHE PESANTI – come ai tempi della FINI-GIOVANARDI
Proposta di Legge nazionale “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” (Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi).
Nelle ultime settimane, abbiamo messo in evidenza il grave paradosso insito in questa PL, che professa di voler incentivare la coltivazione della canapa per i diversi utilizzi con essa possibili, ma che in realtà punta a ben altro, a qualcosa di non dichiarato e ben nascosto nei propri articoli. Se questa proposta divenisse legge, essa costituirebbe la possibilità del primo ecodisastro della storia perpetrato con la nostra amata pianta, che Arnao definiva “la mite piantina”. Come già ampiamente illustrato nei precedenti articoli sul tema, infatti, i promotori vorrebbero legittimare la combustione della biomassa di canapa impiegata per la fitodepurazione di siti contaminati da metalli pesanti ed altri agenti inquinanti in impianti per la produzione di energia elettrica. Questa pratica riverserebbe nell’aria i veleni estratti dalla terra (che diverrebbero respirabili dalle popolazioni limitrofe) e rappresenterebbe un utile supporto ai 12 nuovi inceneritori, la cui costruzione e prevista nel decreto “Sblocca Italia” (vedi link: “Non BIOMASSAcriamo l’aria”).
Come se ciò non fosse già abbastanza, oggi, nostro malgrado, siamo costretti a prendere atto che le brutte sorprese non terminano qui e che, a quanto pare, al peggio (a cui mai ci abitueremo) non c’è fine!
Con riferimento all’ultima bozza del testo di legge di cui sopra, approvata in Commissione agricoltura a seguito degli emendamenti dello scorso 28 luglio (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari N° 491, da pag. 270 a 281), stiamo parlando dell’articolo «9» in essa contenuto, che così recita:
ART. 9
(MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309)
1. All’articolo 14, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all’1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semi sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico».
2. Il comma 1 dell’articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per gli usi consentiti dalla normativa vigente.
L’articolo apporta due modifiche testuali al Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990). In particolare, la prima modifica incide sull’articolo 14, comma 1, lettera a), recante criteri per la formazione delle tabelle, prevedendo che nella tabella I allegata al predetto Testo Unico, relativa alle cosiddette DROGHE PESANTI, sia inserita la CANAPA SATIVA, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinoli (THC) superiore all’1%. Continue reading