Fonte: Fuoriluogo
Diamo spazio alla seguente iniziativa promossa da Fuoriluogo e diverse associazioni perché:
– nonostante la pressoché indifferenza sotto cui è passata la sentenza d’illegittimità incostituzionale della Fini-Giovanardi,
– il grave problema di cui, ingiustamente, sono stati e sono tuttora vittima migliaia di persone, molte delle quali tenute ancora in carcere
la giustizia, quella vera, tarda a compiersi, costituendo l’ennesima tortura rivolta a tutte quelle persone che usano sostanze e sono condannate perché contrarie all’ideologia proibizionista, l’unico “reato” che realmente hanno commesso.
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- Scarica il Dossier “Eseguire una pena illegittima”: fascicolo-finale-giugno.pdf (aggiornato a giugno 2014)
Il 15 Luglio a Firenze si è tenuta una riunione partecipata da Garanti e associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei detenuti, convocata da chi vi scrive in accordo con Grazia Zuffa di Forum Droghe, che sta predisponendo un progetto per proseguire la campagna per una nuova legge sulle droghe in Italia.
I recentissimi interventi (legislativi e giurisprudenziali) sul testo dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, oltre ad interessare i procedimenti penali pendenti, lambiscono delicati profili dell’esecuzione penale. In particolare, l’abrogazione della Legge Fini Giovanardi (Corte cost., sent. n. 32/2014) ha comportato la reviviscenza tout court della Legge Iervolino-Vassalli, la quale, per tutti i fatti commessi sino al 23 dicembre 2013, si applica anche alle ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.
Per i fatti commessi successivamente a tale data, invece, si applicherà la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge 146/2013 (e successivamente interpolata dal decreto-legge n. 36/2014), che, tra l’altro, ha configurato il reato “di lieve entità” quale ipotesi autonoma di reato.
In prospettiva diversificata la Corte Costituzionale (sent. 251/2012), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 comma 4 c.p. «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5», impone la rideterminazione (retroattiva) del giudizio di comparazione tra circostanze, con inevitabili ripercussioni in melius sul trattamento sanzionatorio. Continue reading